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Nel mondo della ricerca, svolgere attività scientifica non significa necessariamente avere lo stesso status professionale o lo stesso contratto. Dietro definizioni apparentemente simili convivono infatti figure giuridiche, rapporti di lavoro e percorsi di carriera differenti, regolati da norme che cambiano a seconda dell’ente, della posizione ricoperta e della natura del rapporto.
Negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) operano ricercatori e tecnologi, insieme al personale tecnico, tecnico-scientifico e amministrativo, ai collaboratori tecnici e alle figure dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti. Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 rappresenta uno dei principali riferimenti normativi per gli EPR e contiene disposizioni specifiche anche per ricercatori e tecnologi, ad esempio in materia di mobilità, congedi per ricerca e portabilità dei progetti.
Per il personale contrattualizzato assume inoltre rilievo il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca. Quello relativo al triennio 2022-2024 è stato sottoscritto definitivamente il 23 dicembre 2025. La contrattazione collettiva, nel sistema del pubblico impiego disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001, regola il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali nei limiti stabiliti dalla legge. Per la dirigenza va invece considerato il CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 6 agosto 2026, che interessa anche i dirigenti delle università e degli enti di ricerca.
Nelle università il quadro è diverso. Accanto al personale tecnico-amministrativo operano professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari, ai quali si affiancano le figure non strutturate o temporanee previste dalla legislazione. La principale cornice normativa resta la legge 30 dicembre 2010, n. 240, dedicata all’organizzazione delle università, al personale accademico e al reclutamento.
Il sistema universitario comprende inoltre persone che si trovano nella fase di formazione o nelle prime tappe della carriera scientifica: dottorandi, titolari di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca. Non si tratta di denominazioni intercambiabili, ma di posizioni distinte, con presupposti e discipline proprie. La stessa legge n. 240/2010 oggi dedica specifiche disposizioni ai contratti di ricerca e agli incarichi post-doc e di ricerca.
La disciplina universitaria è stata ulteriormente modificata dalla legge 16 luglio 2026, n. 129, entrata in vigore l’8 agosto 2026, che ha rivisto le modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, intervenendo sulla legge n. 240/2010.
Ancora diverso è il caso della ricerca privata. Chi svolge ricerca in un’impresa, in una fondazione, in un’istituzione non profit o in un altro organismo privato di ricerca può essere un lavoratore subordinato oppure operare attraverso le altre forme contrattuali consentite dall’ordinamento. In questi casi occorre risalire alla natura effettiva del rapporto e al CCNL concretamente applicato, senza trasferire automaticamente le regole previste per università ed EPR.
Il quadro comprende, con discipline che possono essere molto differenti:
- ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca;
- tecnici, collaboratori tecnici e personale tecnico-scientifico;
- personale amministrativo degli enti e delle strutture di ricerca;
- dirigenti;
- professori universitari di prima e seconda fascia;
- ricercatori universitari;
- dottorandi;
- titolari di contratti di ricerca;
- titolari di incarichi post-doc e incarichi di ricerca;
- altre figure temporanee previste dalla legislazione universitaria;
- ricercatori, tecnici e altro personale delle imprese;
- personale di fondazioni, istituzioni non profit e altri organismi pubblici o privati che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
Questa varietà rispecchia la presenza, nel sistema italiano, di regimi differenti. Il D.Lgs. n. 165/2001 detta le norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, mentre per gli EPR e per il sistema universitario intervengono anche discipline speciali.
Per capire quali regole si applicano a una persona che lavora nella ricerca non basta leggere la qualifica riportata sul biglietto da visita o la descrizione delle mansioni. Occorre ricostruire il rapporto partendo da una sequenza precisa:
datore di lavoro → natura pubblica o privata dell’ente → figura professionale → tipo di rapporto o contratto → normativa generale e speciale applicabile → eventuale CCNL → contratto individuale e regolamenti dell’ente.
È questo passaggio a permettere di individuare correttamente la disciplina di retribuzione, orario di lavoro, ferie e permessi, incompatibilità, previdenza, progressione professionale e sviluppo della carriera. Nel pubblico impiego, per esempio, il D.Lgs. n. 165/2001 contiene tanto la disciplina generale della contrattazione collettiva quanto disposizioni specifiche sulle incompatibilità e sul reclutamento.
| Figura | Natura del rapporto | Dove opera |
|---|---|---|
| Dottorando | Percorso formativo con borsa di studio (non è un rapporto di lavoro subordinato) | Università ed enti accreditati (DM 226/2021) |
| Titolare di contratto di ricerca (art. 22 L. 240/2010) | Lavoro subordinato a tempo determinato, per specifici progetti di ricerca; ha sostituito l’assegno di ricerca | Università, EPR, istituzioni equiparate |
| Titolare di incarico post-doc (art. 22-bis) | Lavoro subordinato a tempo determinato; ricerca, collaborazione alla didattica e terza missione | Stesse istituzioni |
| Titolare di incarico di ricerca (art. 22-ter) | Contratto di diritto privato, non subordinato; compenso fissato dall’ente sopra un minimo ministeriale | Stesse istituzioni |
| Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) | Contratto subordinato a termine di sei anni, non rinnovabile, con possibile chiamata nel ruolo di professore associato | Università |
| Professore di prima e seconda fascia; ricercatori a tempo indeterminato (a esaurimento) | Personale di ruolo, regime di diritto pubblico | Università |
| Ricercatore e tecnologo EPR (livelli I-III) | Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, disciplinato dal CCNL sezione Ricerca | Enti pubblici di ricerca |
| Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), funzionario, personale amministrativo (livelli IV-VIII) | Rapporto di lavoro subordinato, CCNL sezione Ricerca | Enti pubblici di ricerca |
Facciamo un esempio: Il Ricercatore.
Un ricercatore universitario, un ricercatore di un Ente Pubblico di Ricerca e un ricercatore assunto da un’impresa privata possono occuparsi dello stesso settore scientifico, collaborare allo stesso progetto e perfino lavorare nello stesso laboratorio. Ciò non significa, però, che abbiano lo stesso rapporto di lavoro. Il ricercatore universitario è inserito nel particolare ordinamento previsto dalla legislazione universitaria; negli EPR intervengono la disciplina propria degli enti di ricerca e, per il personale contrattualizzato, la contrattazione del comparto; nel privato occorre invece fare riferimento al rapporto instaurato con il datore di lavoro e al contratto collettivo applicabile.
ATTENZIONE
- Gli assegni di ricerca non sono più attivabili come nuova figura: li ha sostituiti il contratto di ricerca (L. 79/2022). Il regime transitorio per gli assegni già in corso va verificato nel testo vigente della L. 240/2010.
- I ricercatori RTD-A e RTD-B sono stati superati dalla riforma del 2022 e sostituiti dalla figura RTT.
- Il disegno di legge del 2024 sul pre-ruolo prevedeva più figure (collaboratore di ricerca, assistente di ricerca junior e senior); nella forma poi entrata in vigore con il DL 45/2025 sono confluiti solo post-doc e incarichi di ricerca.
- La ricerca privata e gli enti di diritto privato hanno inquadramenti propri.
I principali riferimenti da cui partire sono:
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la disciplina generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e della contrattazione collettiva del personale contrattualizzato; normattiva.it, normattiva.it
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, per l’ordinamento e le specificità degli Enti Pubblici di Ricerca; normattiva.it
- legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’organizzazione universitaria, il personale accademico e le diverse figure della ricerca previste dalla legislazione universitaria; normattiva.it
- legge 16 luglio 2026, n. 129, per le più recenti modifiche alle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario; gazzettaufficiale.it, gazzettaufficiale.it
- CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 23 dicembre 2025, per il personale rientrante nel relativo campo di applicazione; aranagenzia.it, aranagenzia.it
- CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca 2022-2024, per le figure dirigenziali ricomprese nel suo campo di applicazione; aranagenzia.it, aranagenzia.it
- regolamenti, statuti e disciplina interna dei singoli enti e atenei, da verificare insieme alla normativa nazionale e al contratto individuale nei casi in cui assumano rilievo.