Contratti e rapporti di lavoro

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Nel mondo della ricerca convivono rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, insieme a forme contrattuali e percorsi specificamente previsti dalla legislazione universitaria e della ricerca. Per capire quali regole si applicano non basta quindi sapere che una persona “fa ricerca”: occorre individuare la natura del rapporto, il datore di lavoro e la disciplina prevista per quella particolare posizione.

Nel pubblico impiego il riferimento generale è il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Le sue disposizioni si coordinano con le discipline speciali dei singoli settori e, per il personale contrattualizzato, con la contrattazione collettiva. Per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) assume particolare rilievo anche il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che introduce disposizioni specifiche legate alle caratteristiche del lavoro scientifico. L’articolo 11, ad esempio, contiene norme particolari per ricercatori e tecnologi in materia di mobilità, congedi per studio o ricerca e portabilità dei progetti finanziati.

Negli EPR il personale è assunto con contratti subordinati disciplinati dal CCNL sezione Ricerca, con i profili di ricercatore e tecnologo (I-III livello), personale tecnico (CTER) e amministrativo (IV-VIII). I contratti di ricerca e gli incarichi post-doc possono essere stipulati anche dagli EPR.

Ricercatori e tecnologi degli EPR (MUR-vigilati e non), personale di ricerca nelle imprese, in fondazioni e istituti privati.

Negli EPR, il D.Lgs. 218/2016 fissa regole comuni di autonomia organizzativa e di reclutamento, nel rispetto degli statuti. Il rapporto di lavoro a termine è soggetto a limiti di durata fissati dalla legge e dalla contrattazione. Nel privato valgono il D.Lgs. 81/2015 (contratti a termine, apprendistato) e il contratto collettivo applicato dall’azienda.

Nel settore privato vale invece la disciplina generale del rapporto di lavoro, insieme al CCNL applicato dall’impresa o dall’organizzazione. Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 considera il contratto a tempo indeterminato la forma comune del rapporto di lavoro subordinato e detta le regole del lavoro a termine. La disciplina contiene anche disposizioni che riguardano espressamente la ricerca: l’articolo 23, per esempio, prevede una deroga ai limiti quantitativi dei contratti a termine per determinati rapporti instaurati da università private, istituti pubblici di ricerca ed enti privati di ricerca con personale impegnato in attività scientifiche o tecnologiche e nelle attività connesse.

Più articolata è la situazione nelle università e nel cosiddetto pre-ruolo, perché il legislatore è intervenuto più volte modificando le figure disponibili. La legge n. 240/2010 disciplina oggi, tra l’altro, i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, rispettivamente agli articoli 22, 22-bis e 22-ter. Si tratta di istituti distinti, con finalità, destinatari, durata e condizioni differenti.

Per questa ragione, sigle e denominazioni appartenenti a stagioni normative diverse, come RTD-A, RTD-B, assegni di ricerca, contratti di ricerca e nuove figure post-doc, non dovrebbero essere presentate come se fossero tutte contemporaneamente modalità ordinarie e intercambiabili di accesso alla ricerca universitaria. Bisogna verificare, caso per caso, se la posizione appartiene alla disciplina vigente, a un regime transitorio o a un sistema precedente. Il portale ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca  [bandi.mur.gov.it] mantiene infatti categorie distinte per dottorati, tecnologi, assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato, chiamate dei professori, contratti di ricerca, incarichi di ricerca e incarichi post-doc.

La distinzione interessa chiunque inizi o prosegua un’attività nella ricerca pubblica o privata e, in particolare, chi svolge tale attività attraverso:

  • un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • un contratto di ricerca;
  • un incarico post-doc;
  • un incarico di ricerca;
  • un dottorato di ricerca, con l’eventuale borsa prevista;
  • figure del precedente sistema universitario ancora rilevanti in forza di disposizioni transitorie;
  • altre forme ammesse dalla normativa e dai regolamenti dell’istituzione interessata.

È importante sottolineare che non tutte queste posizioni hanno la stessa natura. Il contratto di ricerca dell’articolo 22 della legge n. 240/2010, ad esempio, è espressamente definito dalla legge come un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca. Anche l’incarico post-doc introdotto dall’articolo 22-bis è configurato dalla norma come contratto a tempo determinato, finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca e alla collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.

Ogni posizione va letta nella sua interezza. Prima di confrontare due opportunità o sottoscrivere un contratto è opportuno verificare:

  1. natura giuridica del rapporto;
  2. requisiti di accesso;
  3. durata;
  4. eventuale periodo di prova;
  5. qualifica, livello e inquadramento, quando previsti;
  6. trattamento economico;
  7. regime previdenziale e contributivo;
  8. possibilità e limiti di rinnovo o proroga;
  9. eventuali limiti complessivi di durata;
  10. ferie, maternità, paternità, malattia e altre assenze, secondo la disciplina applicabile;
  11. incompatibilità e possibilità di svolgere altre attività;
  12. cause e modalità di cessazione del rapporto;
  13. CCNL eventualmente applicabile;
  14. regolamenti dell’ente o dell’ateneo richiamati dalla legge o dal contratto.

Questi aspetti possono cambiare sensibilmente da una figura all’altra. Per il normale lavoro subordinato a termine, ad esempio, il D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce limiti e condizioni sulla durata, sulle proroghe e sui rinnovi, fatte salve le diverse previsioni ammesse dalla stessa normativa e dalla contrattazione collettiva.

Per i contratti di ricerca, invece, l’articolo 22 della legge n. 240/2010 stabilisce una durata di due anni e consente un solo rinnovo per ulteriori due. Nel caso di progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, il contratto biennale può essere prorogato fino a un ulteriore anno in relazione alle caratteristiche del progetto. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati presso istituzioni differenti, non può comunque superare cinque anni, senza conteggiare alcuni periodi di aspettativa indicati dalla legge.

L’incarico post-doc segue regole differenti. L’articolo 22-bis prevede una durata di almeno un anno e la possibilità di proroga fino a una durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati con lo stesso soggetto ai sensi di quell’articolo, anche presso istituzioni diverse, non può normalmente superare tre anni, anche non continuativi. La norma contempla una specifica deroga collegata a programmi europei nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e non computa, ai fini dei limiti indicati, determinati periodi di aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute.

Gli incarichi di ricerca dell’articolo 22-ter hanno ancora un’altra funzione: sono finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor e sono destinati ai giovani studiosi che possiedono i requisiti stabiliti dalla norma. La legge demanda inoltre alle singole istituzioni la disciplina delle modalità di conferimento attraverso appositi regolamenti e richiede che il bando riporti informazioni sulle funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale.

Facciamo un esempio

Un contratto di ricerca e un incarico post-doc possono portare due studiosi a lavorare fianco a fianco nello stesso laboratorio e persino sullo stesso progetto. Dal punto di vista giuridico, però, non sono la stessa cosa.

Il primo è disciplinato dall’articolo 22 e nasce per l’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca; il secondo è regolato dall’articolo 22-bis e comprende, oltre alla ricerca, la possibilità di collaborare alle attività didattiche e di terza missione. Cambiano inoltre requisiti, durata e limiti temporali.

Di conseguenza, anche l’espressione “post-doc” va usata con cautela. Nel linguaggio scientifico internazionale può indicare genericamente una fase della carriera successiva al dottorato; nell’ordinamento italiano vigente, invece, l’“incarico post-doc” è il nome attribuito a una precisa figura disciplinata dall’articolo 22-bis della legge n. 240/2010.

ATTENZIONE

Borsa, assegno di ricerca, contratto di ricerca, incarico post-doc, incarico di ricerca, dottorato e rapporto di lavoro subordinato non sono sinonimi.

La differenza non è soltanto terminologica. Può incidere su retribuzione, contribuzione previdenziale, durata, possibilità di proroga o rinnovo, incompatibilità, tutele in caso di malattia o maternità e prospettive professionali successive. È quindi rischioso confrontare due posizioni basandosi esclusivamente sull’importo mensile indicato nel bando.

Un’altra cautela riguarda le vecchie e nuove figure del pre-ruolo universitario. Il fatto che nel portale del MUR siano tuttora presenti categorie dedicate agli assegni di ricerca o ai ricercatori a tempo determinato non dimostra, da solo, che tutte quelle figure possano essere utilizzate oggi nelle stesse condizioni. La banca dati conserva infatti procedure appartenenti a categorie e fasi normative differenti. Per capire quale disciplina trovi effettivamente applicazione bisogna controllare la data del bando, la norma richiamata e l’eventuale regime transitorio.

I principali riferimenti di approfondimento sono:

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per le norme generali sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; normattiva.it
  • D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, per le specificità degli Enti Pubblici di Ricerca; normattiva.it
  • legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, in particolare gli artt. 22, 22-bis e 22-ter, relativi rispettivamente a contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca; normattiva.it, normattiva.it, normattiva.it
  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per la disciplina organica delle tipologie contrattuali e, in particolare, del rapporto di lavoro a tempo determinato; normattiva.it, normattiva.it
  • CCNL applicabile, da individuare in relazione al datore di lavoro e all’inquadramento;
  • regolamenti del singolo ente o ateneo, quando la legge rinvia ad essi;
  • Portale Bandi del MUR, per la consultazione delle procedure pubblicate da università ed enti di ricerca. bandi.mur.gov.it