Una delle innovazioni più rilevanti della riforma riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici.
Per rafforzare imparzialità e trasparenza, vengono istituite liste nazionali di professori disponibili a svolgere funzioni di commissario. La composizione varia a seconda della fascia:
- per le chiamate di professore di prima fascia (art. 18): la commissione è composta da cinque membri, dei quali quattro sorteggiati dalle liste ministeriali (relative al gruppo scientifico-disciplinare del bando) e uno designato dall’ateneo; se il bando individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti devono afferire al medesimo settore;
- per le chiamate di professore di seconda fascia (art. 24): la commissione è composta da tre membri, di cui uno interno designato dall’ateneo e due esterni sorteggiati;
- per i gruppi scientifico-disciplinari con meno di quaranta professori sorteggiabili sono previste regole di composizione semplificate.
La riforma introduce inoltre:
- criteri di rotazione dei commissari;
- obblighi di trasparenza;
- equilibrio di genere;
- pubblicità degli atti di valutazione.
Particolarmente significativa è anche l’introduzione della prova didattica obbligatoria. Per la prima volta le commissioni sono chiamate a valutare direttamente non soltanto la qualità della ricerca, ma anche la capacità del candidato di insegnare, organizzare contenuti e trasmettere conoscenze in modo efficace.
Accanto alla prova didattica assume un ruolo centrale la discussione pubblica delle pubblicazioni scientifiche, finalizzata a verificare la maturità e la consapevolezza scientifica del candidato. La legge fissa inoltre in modo uniforme il numero di pubblicazioni valutabili da indicare nel bando: tra un minimo di dieci e un massimo di quindici.
Come si compone oggi una commissione giudicatrice (Legge 129/2026)
- per le chiamate di professore di prima fascia (art. 18): cinque componenti, di cui quattro sorteggiati dalle liste nazionali ministeriali e uno designato dall’ateneo che bandisce la procedura;
- per le chiamate di professore di seconda fascia (art. 24): tre componenti, di cui uno interno designato dall’ateneo e due esterni sorteggiati;
- per i gruppi scientifico-disciplinari con meno di quaranta professori sorteggiabili sono previste regole di composizione semplificate;
- criteri espliciti di trasparenza, rotazione tra i commissari ed equilibrio di genere nella formazione dei collegi;
- numero di pubblicazioni valutabili compreso tra dieci e quindici, indicato nel bando;
- prova pubblica di discussione delle pubblicazioni scientifiche davanti alla commissione, obbligatoria in tutte le procedure;
- prova didattica obbligatoria, volta a verificare concretamente la capacità di insegnamento del candidato e non soltanto il suo profilo scientifico.
Che cosa valuta realmente una commissione
Una convinzione diffusa è che il successo in un concorso universitario dipenda principalmente dal numero delle pubblicazioni.
In realtà le commissioni valutano il profilo complessivo del candidato.
Tra gli elementi più rilevanti rientrano:
- qualità e originalità della produzione scientifica;
- continuità della ricerca;
- contributo personale nelle pubblicazioni;
- esperienza didattica;
- partecipazione a progetti competitivi;
- attività di coordinamento scientifico;
- collaborazioni nazionali e internazionali;
- capacità di attrarre finanziamenti;
- attività di terza missione;
- responsabilità istituzionali.
Non esiste quindi un curriculum ideale valido per tutte le procedure. Esiste invece un curriculum coerente con il profilo richiesto dal bando.
In diversi settori scientifici la produzione di ricerca può essere valutata anche attraverso da indicatori bibliometrici quali:
- numero di pubblicazioni;
- citazioni ricevute;
- indice di Hirsch (H-index);
- collocazione delle riviste (classificazioni, fasce, impact factor);
- posizione dell’autore nell’elenco degli autori;
- indicizzazione delle pubblicazioni in banche dati riconosciute (Scopus, Web of Science, ecc.).
Per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, in particolare — un sistema che, come illustrato nel paragrafo 1, la Legge 129/2026 ha avviato a superare, e che resta di riferimento solo per le procedure già in corso o non ancora sostituite dai decreti attuativi — il quadro normativo ha previsto valori soglia e indicatori differenziati in relazione ai settori concorsuali. Il riferimento principale è il D.M. 7 giugno 2016, n. 120, che ha definito criteri e parametri per la valutazione, integrato dal D.M. 8 agosto 2018, n. 589, che ha fissato i valori soglia previsti per gli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 120/2016.
È tuttavia fondamentale evitare che tali indicatori vengano interpretati come un “punteggio automatico” o come una misura esaustiva della qualità scientifica. Gli indicatori sono strumenti utili, ma non sostituiscono la valutazione critica e qualitativa della produzione scientifica — un principio che la riforma del 2026 conferma e rafforza, spostando il baricentro della valutazione verso requisiti definiti per gruppo scientifico-disciplinare e verso il giudizio diretto delle commissioni in sede di discussione pubblica.
Una strategia efficace consiste nel monitorare regolarmente il proprio profilo bibliometrico, verificando l’andamento delle citazioni, la visibilità delle pubblicazioni e la coerenza del proprio output scientifico. Parallelamente, è essenziale investire nella qualità della ricerca, nella solidità metodologica, nella rilevanza dei temi affrontati e nella partecipazione a reti scientifiche nazionali e internazionali.
In altre parole: raggiungere una soglia bibliometrica può essere necessario in determinati contesti, ma non equivale automaticamente ad avere un profilo scientifico competitivo. Gli indicatori possono segnalare una presenza nella comunità scientifica, ma è la qualità complessiva del percorso di ricerca a determinare la credibilità e l’autorevolezza del profilo accademico.
Approfondimento 1 — D.M. 120/2016: criteri e parametri per l’ASN
Il D.M. 120/2016 (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha definito in modo organico i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).
Il decreto stabilisce:
- Indicatori bibliometrici e non bibliometrici, differenziati per area disciplinare;
- Valori‑soglia per ciascun settore concorsuale, aggiornati periodicamente;
- Principi di valutazione qualitativa, che affiancano gli indicatori quantitativi;
- La distinzione tra settori bibliometrici (prevalentemente scientifico‑tecnologici) e non bibliometrici (prevalentemente umanistici e giuridici).
Il D.M. 120/2016 ha rappresentato un passaggio decisivo nella strutturazione del sistema ASN, introducendo un modello di valutazione che combina misure quantitative e giudizi qualitativi. Con la Legge 129/2026 questo impianto è destinato a essere gradualmente sostituito dai nuovi requisiti di produttività e qualificazione scientifica: fino all’adozione dei decreti attuativi, tuttavia, resta il riferimento operativo per le procedure ASN già bandite.
Approfondimento 2 – Indicatori bibliometrici e non bibliometrici: un confronto
Indicatori bibliometrici
Sono basati su misure quantitative e su dati ricavati da banche dati internazionali. Esempi tipici:
- numero di pubblicazioni;
- citazioni;
- H-index;
- impact factor o fascia della rivista;
- posizione dell’autore nella lista degli autori;
- indicizzazione in banche dati (Scopus, WoS).
Punti di forza:
- consentono confronti standardizzati;
- misurano la visibilità e l’impatto della produzione;
- sono facilmente monitorabili nel tempo.
Limiti:
- non catturano la qualità intrinseca della ricerca;
- possono essere influenzati da dinamiche editoriali o di settore;
- rischiano di incentivare comportamenti opportunistici (salami slicing, iper coautorialità, ecc.).
Indicatori non bibliometrici
Valutano aspetti qualitativi, professionali e scientifici non riducibili a numeri.
Esempi:
- qualità e originalità delle pubblicazioni;
- monografie e contributi in volumi;
- partecipazione a progetti competitivi;
- attività didattica;
- responsabilità scientifiche;
- premi, riconoscimenti, conferenze invitate;
- contributo alla comunità scientifica (editorial board, peer review, coordinamento di gruppi di ricerca).
Punti di forza:
- valorizzano la profondità e la continuità del percorso scientifico;
- riconoscono contributi non immediatamente misurabili;
- permettono una valutazione più completa del profilo del candidato.
Limiti:
- richiedono valutazioni esperte e non automatizzabili;
- possono essere più difficili da confrontare tra candidati;
- dipendono dalla qualità del giudizio dei commissari.
Come leggere correttamente un bando di concorso
Il bando rappresenta sempre la fonte principale della procedura. La sua lettura dovrebbe seguire tre livelli di analisi.
Verifica dei requisiti di accesso
Occorre accertare:
- titolo di studio richiesto;
- dottorato o titolo equivalente;
- eventuali requisiti specifici;
- incompatibilità;
- categorie riservate;
- ulteriori condizioni di partecipazione.
Analisi della posizione
È necessario verificare:
- fascia della posizione;
- GSD e SSD;
- dipartimento;
- sede;
- regime di impegno;
- durata del contratto;
- attività previste;
- trattamento economico.
Analisi dei criteri di valutazione
È la parte più importante.
Bisogna comprendere:
- quali titoli verranno valutati;
- quali pubblicazioni presentare;
- numero massimo di lavori selezionabili;
- peso attribuito alla ricerca;
- valutazione dell’attività didattica;
- rilievo attribuito all’attività progettuale.
Leggere un bando significa individuare il profilo che il dipartimento intende realmente reclutare.
Approfondimento – Selezionare le pubblicazioni: una scelta strategica, non meccanica
Quando il bando stabilisce un numero massimo di pubblicazioni, la selezione non può essere casuale né basata su criteri puramente quantitativi. Deve essere una scelta ragionata, costruita in funzione della posizione per cui ci si candida.
Le pubblicazioni dovrebbero essere selezionate considerando:
- Coerenza con il settore scientifico-disciplinare;
- Qualità scientifica del contributo;
- Originalità dei risultati e dell’approccio;
- Continuità della linea di ricerca, evitando lavori isolati o marginali;
- Rilevanza rispetto al profilo richiesto dal bando e alle attività previste;
- Contributo individuale, soprattutto nelle pubblicazioni con molti autori;
- Impatto e diffusione, quando pertinenti e non utilizzati in modo automatico.
Il principio guida non dovrebbe essere:
«Quali sono le mie pubblicazioni migliori in assoluto?»
bensì:
«Quali pubblicazioni dimostrano meglio che sono il candidato adatto a questa specifica posizione?»
La differenza è sostanziale: non si tratta di presentare il “meglio” in senso astratto, ma ciò che documenta in modo più convincente la propria aderenza scientifica e professionale al profilo richiesto dall’ateneo.