Da ricercatore a professore: com’è cambiata la carriera universitaria negli ultimi vent’anni di riforme

Dottorato, assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato, abilitazione scientifica, tenure track. Negli ultimi vent’anni queste parole hanno scandito il percorso di migliaia di giovani studiosi italiani. Un percorso che il legislatore ha modificato più volte e che nel 2026 entra in una nuova fase.

La legge n. 129 del 16 luglio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio ed entrata in vigore l’8 agosto, ridisegna in profondità le modalità di accesso, valutazione e reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari. A regime, la riforma supererà il sistema dell’Abilitazione Scientifica Nazionale introdotto nel 2012.

All’inizio degli anni Duemila, la carriera accademica italiana seguiva un percorso relativamente stabile: dopo il dottorato, i giovani studiosi passavano attraverso assegni e collaborazioni di ricerca fino ai concorsi per ricercatore universitario a tempo indeterminato (RU), il primo gradino strutturato della carriera. Parallelamente, la legge 230/2005 introdusse nuove forme di contratti a tempo determinato, anticipando la trasformazione che sarebbe arrivata con la riforma Gelmini del 2010.

In sintesi: Laureadottoratoassegni/collaborazioniconcorso da ricercatoreprofessore associatoprofessore ordinario.

Ogni avanzamento richiedeva procedure selettive e, soprattutto, la disponibilità dei posti.

Con la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, il sistema universitario italiano entra in una fase completamente nuova. Infatti, la riforma “Gelmini” abolisce la figura del ricercatore a tempo indeterminato e introduce due nuove tipologie di ricercatori a tempo determinato: il RTD-A, con contratto triennale rinnovabile, e il RTD-B, con contratto triennale non rinnovabile che costituisce la prima forma di tenure track italiana. Contestualmente, viene istituita l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), requisito necessario per l’accesso ai ruoli di professore associato e ordinario. Dal 2012, anno della prima tornata di abilitazioni, la carriera accademica assume una struttura più articolata: dottorato, assegni di ricerca, RTD-A, RTD-B, abilitazione, professore associato e, infine, professore ordinario. La riforma segna una cesura rispetto al passato: il percorso diventa più lungo, selettivo e scandito da valutazioni nazionali e locali.

Di fatto, è stata la riforma più incisiva degli ultimi vent’anni prima della più recente arrivata nel 2026.

In particolare,

  • L’RTD-A (ricercatore a tempo determinato di Tipo A) con contratto triennale, rinnovabile una sola volta e nessun automatismo previsto verso la carriera da professore.
  • L’RTD-B (ricercatore a tempo determinato di Tipo B) con contratto triennale, non rinnovabile. Quest’ultimo rappresenta la vera tenure track italiana. Richiede l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e consente la chiamata diretta come professore associato al termine del contratto, se valutato positivamente.

Dal 2010 in poi, il percorso diventa: Laureadottoratoassegni/borseRTD-ARTD-Bprofessore associatoprofessore ordinario.

Dal 2012, entra pienamente in funzione l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), il nuovo sistema di valutazione introdotto dalla legge 240/2010. Le commissioni nazionali, nominate per ciascun settore concorsuale, valutano la qualificazione scientifica dei candidati per l’accesso alle funzioni di professore associato e professore ordinario. Nel corso degli anni, il sistema viene progressivamente modificato: dalle prime tornate con scadenze rigide si passa a una procedura continuativa, con finestre annuali e criteri aggiornati. L’ASN è una valutazione nazionale non comparativa, distinta dalle successive procedure di chiamata che gli atenei organizzano per selezionare i candidati abilitati. La carriera accademica assume così una struttura scandita da valutazioni nazionali e selezioni locali: dottorato, attività di ricerca, pubblicazioni, assegni e contratti, abilitazione scientifica, partecipazione alle procedure di chiamata, accesso alla seconda fascia e, con un’ulteriore abilitazione, alla prima fascia. In questo periodo si consolida una cultura accademica sempre più orientata alla produzione scientifica, alla partecipazione a progetti competitivi, alle collaborazioni internazionali e alla costruzione di un curriculum capace di soddisfare criteri di valutazione quantitativi e qualitativi sempre più stringenti.

Di fatto, la riforma del 2010 aveva già cercato di rendere più lineare la carriera universitaria, ma negli anni successivi emerse un problema sempre più evidente rappresentato dall’eccessiva durata del pre-ruolo ed il numero crescente di posizioni temporanee.

Un tragitto lungo, frammentato e spesso incerto. Non tutti riuscivano a trasformare questo percorso in una posizione stabile, e la permanenza nel pre-ruolo poteva superare i dieci o quindici anni.

Il sistema veniva così criticato per la durata eccessiva del cosiddetto pre-ruolo, cioè il periodo che precede l’ingresso stabile nell’università. La questione diventava ancora più rilevante con la crescente mobilità internazionale dei ricercatori e con la competizione globale per attrarre talenti, che rendevano il modello italiano poco competitivo rispetto ai sistemi universitari europei e nordamericani.

Una trasformazione significativa arriva con il DL n. 36 del 30 aprile 2022, convertito nella legge n. 79 del 29 giugno 2022.

La riforma interviene nuovamente sull’articolo 24 della legge 240/2010 e supera la distinzione tra RTD-A e RTD-B, introducendo una figura unica di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) con contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Il percorso strutturato verso l’ingresso nel ruolo di professore associato prevede che, a partire dalla conclusione del terzo anno, il ricercatore possa chiedere all’università la valutazione ai fini della chiamata come professore di seconda fascia, purché abbia conseguito l’ASN e siano presenti le condizioni previste dalla normativa.

Il percorso diventa, quindi: Dottoratopost-doc/ricercaRTTvalutazioneprofessore associato

La riforma mira ad avvicinare il sistema italiano ai modelli internazionali di tenure track, pur mantenendo caratteristiche proprie del contesto nazionale.

La riforma non si applica solo ai ricercatori ma, riguarda anche gli assegni di ricerca e, più in generale, l’intero pre-ruolo. Con il DL n. 45 del 7 aprile 2025, convertito dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, vengono introdotte nuove figure contrattuali: gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca.

Queste nuove posizioni sono disciplinate dagli articoli 22-bis e 22-ter della legge 240/2010 e sostituiscono progressivamente gli assegni di ricerca, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela contrattuale e retributiva.

Nel 2025 il MUR interviene anche sul trattamento economico minimo di queste figure con il DM n. 592 del 6 agosto 2025, definendo soglie retributive più elevate e uniformi.

Il pre-ruolo risulta essere più articolato all’interno del quale possono convivere le varie forme discusse precedentemente.

Ogni forma contrattuale non si sussegue in una sequenza obbligatoria e le diverse posizioni dipendono dal settore disciplinare, dai bandi disponibili, dal finanziamento dei progetti e dalle scelte dei singoli atenei.

In definitiva, nel quinquennio che precede la riforma del 2026, il sistema universitario italiano vive una fase di grande trasformazione.

Da un lato, l’ASN continua a rappresentare il passaggio obbligato per l’accesso alla docenza; dall’altro, il pre-ruolo viene profondamente ripensato, con l’introduzione del ricercatore unico in tenure track (RTT) e con nuove figure contrattuali che sostituiscono gli assegni di ricerca.

Il PNRR accelera questi processi, aumentando la competizione per progetti e pubblicazioni e spingendo verso un modello più strutturato e internazionale.

Le criticità sollevate in questo sistema, costituite da precarietà, tempi lunghi e disomogeneità tra settori, diventano così il motore della riforma del 2026, che mira a ridisegnare l’intero percorso di accesso alla carriera accademica.

Nel maggio 2025, il Governo approva un disegno di legge destinato a cambiare nuovamente il sistema di accesso alla carriera universitaria. L’obiettivo dichiarato è superare i limiti dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e rendere le procedure di reclutamento più vicine agli standard europei, dove la valutazione è più integrata nei processi di selezione e meno separata in passaggi nazionali e locali.

La proposta del Governo prevede di sostituire il modello basato sull’abilitazione nazionale con un sistema nel quale il candidato deve dimostrare il possesso di specifici requisiti di produttività e qualificazione scientifica, mentre agli atenei viene affidata la valutazione comparativa dei candidati nell’ambito delle procedure di chiamata.

La proposta del 2025, diventa legge nel 2026.

Infatti, il 16 luglio 2026 viene approvata la legge n. 129, intitolata “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”. La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2026 ed entra in vigore l’8 agosto 2026.

Si tratta di una delle più importanti modifiche al sistema di reclutamento universitario degli ultimi decenni.

La legge 129/2026 prevede, a regime, il superamento dell’ASN come titolo individuale necessario per accedere alle procedure di chiamata. Al suo posto viene introdotto un sistema basato su:

  • requisiti di produttività scientifica,
  • requisiti di qualificazione accademica,
  • definiti per ciascun gruppo scientifico-disciplinare,
  • distinti per prima fascia e seconda fascia.

La logica cambia radicalmente con il superamento dell’ASN e ai candidati vengono richiesti requisiti scientifici e di produttività previsti per partecipare alla procedura.

Il nuovo sistema rende la valutazione più aderente ai profili scientifici dei settori, più flessibile e più integrata con le procedure di chiamata degli atenei.

Un punto fondamentale della riforma è che l’ASN non scompare immediatamente, la legge entra in vigore l’8 agosto 2026, ma il nuovo sistema non diventa operativo da subito. La stessa legge prevede una fase transitoria, necessaria per:

  • definire i nuovi requisiti scientifici;
  • stabilire le modalità di formazione delle commissioni;
  • aggiornare i regolamenti degli atenei.

Fino all’adozione dei decreti attuativi, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti e, inoltre, per le procedure già bandite alla data dell’8 agosto 2026 rimane valido il regime precedente. Quindi, al momento, i due sistemi convivono.

È un elemento decisivo per chi sta programmando oggi una carriera universitaria: per alcuni anni, i candidati potranno accedere alle procedure sia con l’ASN sia con i nuovi requisiti, a seconda del momento e del tipo di bando.

Per semplificare, riportiamo uno schema in 5 fasi della nuova architettura del percorso per diventare professori.

1. Formazione iniziale

Il primo passaggio rimane una solida formazione accademica:

Laurea magistraleDottorato di ricerca

Il dottorato continua a rappresentare il principale punto di ingresso nel mondo della ricerca universitaria e costituisce il requisito di base per tutte le posizioni del pre‑ruolo.

2. Costruzione del profilo scientifico

Dopo il dottorato, il candidato deve costruire un curriculum competitivo.

La riforma non modifica questo aspetto: la qualità e la continuità della produzione scientifica restano centrali.

Elementi tipici di un profilo competitivo sono:

  • pubblicazioni scientifiche di qualità;
  • partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
  • attività didattica;
  • collaborazioni con gruppi di ricerca italiani e stranieri;
  • periodi di ricerca all’estero;
  • partecipazione a convegni e reti scientifiche;
  • capacità di attrarre finanziamenti competitivi;
  • attività di disseminazione e valorizzazione della ricerca.

Questa fase è cruciale perché i requisiti nazionali di produttività e qualificazione scientifica saranno costruiti proprio su questi elementi.

3. Accesso alle posizioni del pre‑ruolo

Il giovane ricercatore può accedere a diverse figure previste dalla normativa vigente e dalla fase transitoria:

  • contratto di ricerca (art. 22-bis L. 240/2010);
  • incarico post-doc (art. 22-ter L. 240/2010);
  • incarico di ricerca;
  • RTT – ricercatore a tempo determinato in tenure track (figura introdotta nel 2022);
  • altre forme previste dai bandi e dai decreti attuativi.

Queste posizioni non costituiscono una sequenza obbligatoria: dipendono dal settore disciplinare, dai finanziamenti disponibili e dalle scelte dei singoli atenei.

4. Accesso alla procedura per professore associato

Con la legge 129/2026, l’accesso alla seconda fascia non richiede più l’ASN come titolo generale.

Il candidato deve, invece, dimostrare di possedere i requisiti nazionali di produttività e qualificazione scientifica stabiliti per il proprio gruppo scientifico‑disciplinare.

Il percorso diventa:

Requisiti nazionaliProcedura comparativa dell’ateneoChiamata come professore associato

La valutazione nazionale non è più un “esame” separato, ma un insieme di criteri che definiscono la soglia minima per partecipare alle selezioni.

5. Accesso alla prima fascia (professore ordinario)

La progressione verso la prima fascia segue la stessa logica:

  • possesso dei requisiti nazionali previsti per il livello di professore ordinario;
  • superamento della procedura di chiamata dell’ateneo.

Dunque, il principio fondamentale della riforma è:

Requisiti scientifici nazionali + selezione comparativa dell’ateneo

Non più un’abilitazione nazionale come titolo individuale, bensì un sistema integrato di soglie scientifiche e valutazioni locali.

La riforma del 2026 ridisegna in profondità l’equilibrio tra livello nazionale e livello locale nella valutazione dei candidati. In tal senso, un ruolo fondamentale lo rivestono gli Atenei. Se, fino ad oggi, l’Abilitazione Scientifica Nazionale ha rappresentato il principale filtro per l’accesso alla docenza, con la legge 129/2026, una parte significativa del peso della valutazione viene trasferita alle singole università.

Il livello nazionale non scompare: continua a definire i requisiti di qualificazione scientifica, le regole generali e le modalità di formazione delle commissioni. Ma la valutazione comparativa dei candidati torna a essere fortemente ancorata alla singola procedura di reclutamento.

Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi CODAU, il nuovo sistema rafforza la centralità dell’ateneo attraverso strumenti come la discussione delle pubblicazioni, la prova didattica e la valutazione complessiva del profilo scientifico, con l’obiettivo di individuare il candidato ritenuto maggiormente meritevole per quella specifica posizione.

Il passaggio è chiaro: si abbandona il modello “prima ottieni l’abilitazione nazionale, poi concorri” e si entra in una logica più dinamica, nella quale il candidato deve dimostrare di possedere i requisiti nazionali e poi competere nella procedura dell’ateneo.

La selezione torna ad essere un processo integrato, non un percorso scandito da due momenti separati.

Un’altra finalità esplicita della riforma è rendere il sistema più aperto e competitivo.

Difatti, la legge interviene sulle procedure di chiamata, sulla pubblicità dei bandi, sulla standardizzazione delle informazioni curriculari, nonché, sulla partecipazione di studiosi provenienti da altri atenei o dall’estero.

Un passaggio tutt’altro che marginale se si pensa che uno dei problemi storicamente discussi dell’università italiana è stato il rischio di carriere troppo legate alla permanenza nello stesso ateneo, con una mobilità limitata e una scarsa circolazione di competenze.

 In buona sostanza, la nuova disciplina prova a rafforzare trasparenza, mobilità e confronto tra profili scientifici differenti, favorendo l’ingresso di studiosi che abbiano maturato esperienze in contesti diversi, anche internazionali.

La domanda da porsi è: “In questi venti anni cosa è cambiato realmente?”

Se si guarda all’intero periodo, dal 2005 al 2026, può essere disegnata una linea del tempo rappresentata nello schema seguente:

2005-2010

Prime forme moderne di reclutamento a tempo determinato e progressiva trasformazione del sistema.

2010

Legge 240/2010: riforma Gelmini, nuova struttura della carriera universitaria e introduzione dell’ASN.

2012

Avvio dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e introduzione operativa di RTD-A e RTD-B.

2014-2021

Evoluzione dell’ASN e consolidamento del modello basato su qualificazione scientifica nazionale + chiamata dell’ateneo.

2022

Legge 79/2022: superamento di RTD-A e RTD-B e introduzione del ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT).

2024-2025

Riforma del pre-ruolo: contratti di ricerca e, successivamente, incarichi post-doc e incarichi di ricerca.

2025

Il Governo presenta la riforma del reclutamento universitario per superare il sistema ASN.

16 luglio 2026

Approvazione della legge n. 129/2026.

8 agosto 2026

Entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento universitario.

2026-2027

Fase transitoria e adozione dei decreti attuativi: il vecchio sistema continua ad applicarsi fino alla piena operatività del nuovo modello.

In vent’anni è cambiata soprattutto l’idea stessa di carriera accademica. Un tempo diventare ricercatore significava superare un concorso e ottenere un ruolo stabile. Oggi, il giovane studioso deve costruire tempestivamente il proprio profilo scientifico: pubblicazioni, progetti competitivi, mobilità internazionale, collaborazioni, attività didattica e capacità di inserirsi nelle reti scientifiche sono diventati elementi essenziali della competitività professionale.

La carriera universitaria non è più soltanto una successione di concorso ma, un percorso nel quale il candidato deve dimostrare progressivamente la propria maturità scientifica.

In conclusione, la legge 129/2026 apre una fase che non può ancora essere considerata completamente definita.

La riforma stabilisce il nuovo quadro, ma saranno i decreti ministeriali e i regolamenti degli atenei a determinare concretamente requisiti, procedure, criteri di valutazione e composizione delle commissioni.

Il MUR e l’ANAC hanno già avviato una collaborazione per accompagnare l’attuazione della riforma, con particolare attenzione alla trasparenza delle procedure di reclutamento e alla definizione dei principi che guideranno i decreti attuativi.

Il passaggio dall’ASN al nuovo modello non sarà istantaneo: per alcuni anni i due sistemi convivranno.

Per chi oggi sta facendo un dottorato, un post-doc o un contratto di ricerca, il consiglio più importante è guardare oltre il singolo bando, perché, la carriera accademica si costruisce nel tempo e la qualità del profilo scientifico continuerà a essere il vero elemento distintivo.

La legge può cambiare il percorso, i nomi dei contratti e le modalità dei concorsi ma, una cosa rimane invariata: per arrivare alla cattedra occorre costruire, anno dopo anno, una solida reputazione scientifica.

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